La Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Capitolo VI – Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia
Art. 23a
1 Al fine di rendere i giovani coscienti dei fondamenti delle istituzioni politiche e civili ed educarli ai loro diritti e doveri di cittadini, nelle scuole medie, medie superiori e
professionali sono promossi e assicurati l’insegnamento e lo studio della civica nonché
l’educazione alla cittadinanza e alla democrazia.

2 L’insegnamento della civica, dell’educazione alla cittadinanza e alla democrazia, che
avviene con cadenza regolare quale materia a sé stante nella scuola media o nel quadro
delle discipline previste dai piani di studio delle scuole postobbligatorie, secondo modalità modulari nelle scuole medie superiori, è obbligatorio e dispone di una dotazione oraria pari ad almeno due ore mensili. Alla materia o all’insegnamento viene attribuita una nota distinta, dove ciò non contrasta il diritto federale e intercantonale.

3 I piani di studio, le modalità d’insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai
regolamenti che disciplinano i singoli gradi e ordini di scuola.

4 Il principio della neutralità dell’insegnamento deve essere garantito.

TITOLO XII – Disposizioni transitorie
Art. 98 – Valutazione dell’insegnamento della civica
A due anni dall’entrata in vigore delle modifiche di cui all’art. 23a della presente legge e
alla scadenza di un ulteriore periodo di due anni, il Consiglio di Stato esegue una
valutazione dell’insegnamento della civica e ne trasmette l’esito al Gran Consiglio.

Il documento integrale si trova al seguente link 5.1.1.1 Legge della scuola 13.10.2017